Sez. 1, Sentenza n. 7751 del 22/08/1996 (Rv. 499305 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. pro. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)