Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005 (Rv. 585714 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa della litispendenza - Impugnabilità solo a mezzo del regolamento necessario di competenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza dichiarativa della litispendenza è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, come si evince dall'art. 42 cod. proc. civ., che si riferisce alla sentenza emanata ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., che prevede e definisce la litispendenza. La norma si applica, altresì, alle sentenze emesse in appello, in quanto essa non distingue fra sentenze emesse in primo o secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)