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Sez. 2, Sentenza n. 3709 del 29/03/1995 (Rv. 491486 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedura camerale ex artt. 20 e 30 legge n. 794 del 1942 - Oggetto - Competenze reclamate per prestazioni giudiziali civili e prestazioni stragiudiziali indipendenti - Decisione del Tribunale sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del patrono - Natura sostanziale di sentenza - Impugnabilità con l'appello.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491486-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore è dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. Ne consegue che qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino oltreché prestazioni giudiziali civili anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale (nella specie: competenze per la redazione di un contratto preliminare di compravendita) si è di fuori dall'ambito della richiamata procedura speciale, sicché la decisione emessa dal Tribunale in esito all'opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal patrono, comunque denominata, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado impugnabile con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 19/12/1949 num. 957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)