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Sez. 2, Sentenza n. 2894 del 11/05/1984 (Rv. 434950 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E PENALI - PROCEDIMENTO SPECIALE EX ARTT. 28 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434950-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E PENALI - PROCEDIMENTO SPECIALE EX ARTT. 28 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.*

Lo speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942 sugli onorari di avvocato e di procuratore è inapplicabile ove sia richiesto il pagamento cumulativo di prestazioni giudiziali in materia civile ed in materia penale, nel qual caso il procedimento ordinario, che è il solo consentito per le prestazioni giudiziali in materia penale, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, la materia propria del procedimento speciale, con la conseguenza che la decisione resa è soggetta alle impugnazioni ordinarie e, quindi, anche all'appello, diversamente dall'ordinanza conclusiva di tale ultimo procedimento, invece inappellabile. (V 3391/81, mass n 413971; (V 1525/77, mass n 385236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)