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Sez. 3, Sentenza n. 1747 del 15/03/1980 (Rv. 405369 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE SOSPENSIVA MERAMENTE POTESTATIVA - NULLITA DEL NEGOZIO RELATIVO - CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE - VALIDITA DEL NEGOZIO MEDESIMO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405369-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE SOSPENSIVA MERAMENTE POTESTATIVA - NULLITA DEL NEGOZIO RELATIVO - CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE - VALIDITA DEL NEGOZIO MEDESIMO - FATTISPECIE.*

La norma dell'art 1355 cod civ limita la nullita del negozio alla ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa a parte debitoris, il cui avveramento e rimesso alla volonta di uno dei soggetti e cioe ad un suo atto puramente arbitrario, tale da implicare l'effettiva negazione del vincolo. Nel caso, invece, della condizione potestativa semplice, la volonta dei contraenti e determinata da elementi estrinseci, onde, pur se la loro valutazione e sempre rimessa all'interessato, viene meno ogni carattere di arbitrio e conseguentemente tale condizione, operando secondo il meccanismo descritto dagli artt 1356 e segg cod civ, non influisce in alcun modo sulla validita del negozio. (nella specie, e stata ravvisata una condizione potestativa semplice nella clausola che subordinava il pagamento del compenso pattuito per la redazione del progetto di un edificio all'acquisto, da parte del committente, dell'area sulla quale avrebbe dovuto essere eseguita l'opera). (V 126/78, mass n 389423; (Conf 624/74, mass n 368427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)