Sez. 3, Sentenza n. 1029 del 19/02/1981 (Rv. 411565 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - FONDI SEPARATI DA UN'AIA COMUNE AVENTE NATURA PERTINENZIALE DI ENTRAMBI - INCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - FONDI SEPARATI DA UN'AIA COMUNE AVENTE NATURA PERTINENZIALE DI ENTRAMBI - INCLUSIONE.*
In materia di prelazione e di riscatto agrari, l'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, nell'accordare il relativo diritto al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita, contempla - alla luce della finalita perseguita di favorire l'accorpamento dei terreni per una loro migliore coltivazione - non soltanto l'ipotesi di una relazione di materiale contiguita tra i due fondi, bensi pure il caso che l'uno e l'altro siano in un rapporto di effettiva, anche se non fisica, adiacenza, in quanto separati da un fondo, di proprieta comune, esplicante una funzione pertinenziale rispetto ad entrambi (nella specie trattavasi di un'Aia comune).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)