Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 20/05/1987 (Rv. 453289 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - PROPRIETARIO CONFINANTE DEL FONDO POSTO IN VENDITA E SEPARATO DA UN CORSO DI ACQUA ISCRITTO TRA I BENI DEMANIALI E DESTINATO AD USO PUBBLICO - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - PROPRIETARIO CONFINANTE DEL FONDO POSTO IN VENDITA E SEPARATO DA UN CORSO DI ACQUA ISCRITTO TRA I BENI DEMANIALI E DESTINATO AD USO PUBBLICO - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7, comma primo, n. 2 della legge n. 817 del 1971, il termine "confinante" va inteso nel suo significato lessicale di contiguità fisica o spaziale. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che ha ritenuto non confinanti due fondi separati da un corso d'acqua, iscritto nell'elenco dei beni demaniali e destinato ad uso pubblico). (Conf 1130/86, mass n 444634; (Conf 895/86, mass n 444424; (Conf 6644/82, mass n 424275; (contra 632/86, mass n 444202; (contra 4590/85, mass n 442054; (contra 1548/85, mass n 439539; (contra 1029/81, mass n 411565).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)