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Sez. 3, Sentenza n. 4590 del 03/09/1985 (Rv. 442054 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - PRESUPPOSTI - FONDO "CONFINANTE" - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442054-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - PRESUPPOSTI - FONDO "CONFINANTE" - NOZIONE.*

In materia di prelazione e di riscatto agrari, "confinante", agli effetti dell'art. 7, n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, deve essere considerato anche il fondo non materialmente unito a quello posto in vendita, ove la separazione materiale (costituita, nella specie, da una strada interpoderale) sia tale da non impedire le possibilità di estensione della coltivazione e di accorpamento delle aziende agrarie. (V 1029/81, mass n 411565).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)