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Sez. U, Sentenza n. 2582 del 25/03/1988 (Rv. 458318 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL TERRENO CONFINANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO AL SOLO CASO DI FONDI CONFINANTI IN SENSO STRETTO - CONTIGUITÀ FUNZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458318-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL TERRENO CONFINANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO AL SOLO CASO DI FONDI CONFINANTI IN SENSO STRETTO - CONTIGUITÀ FUNZIONALE - ESCLUSIONE.*

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria). (Conf 1433/87, mass n 450893; (Conf 1130/86, mass n 444634; (Conf 895/86, mass n 444424; (Conf 6644/82, mass n 424275; (contra 632/86, mass n 444202; (contra 4590/85, mass n 442054; (contra 1548/85, mass n 439539; (contra 1029/81, mass n 411565).*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)