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Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 21/02/1985 (Rv. 439539 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL CONFINANTE - FONDI CONFINANTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439539-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL CONFINANTE - FONDI CONFINANTI - NOZIONE.*

Al fine del riconoscimento della prelazione e del riscatto agrari in favore del proprietario coltivatore diretto del terreno confinante con quello posto in vendita, secondo la previsione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, devono considerarsi confinanti non soltanto i fondi materialmente e fisicamente contigui, ma anche quelli che, benché separati da ostacoli naturali, quali strade o corsi d'acqua, risultino in un rapporto di effettiva adiacenza, in relazione alle caratteristiche della loro destinazione agricola ed alla loro idoneità ad essere conglobati in un'unica più ampia unità poderale. (V 1029/81, mass n 411565).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)