Sez. 2, Sentenza n. 242 del 22/01/1985 (Rv. 438471 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL VENDITORE DOPO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO INEQUIVOCO - NECESSITÀ.*
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL VENDITORE DOPO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO INEQUIVOCO - NECESSITÀ.*
L'animus rem sibi habendi, necessario a che il potere di fatto sulla cosa integri possesso idoneo all'acquisto per usucapione, non resta di per sè escluso dalla circostanza che detto potere venga esercitato dal venditore, dopo il trasferimento della proprietà del bene in favore dell'acquirente, non implicando tale trasferimento l'automatica trasformazione del possesso in nome proprio in detenzione in nome e per conto dell'acquirente. Peraltro, in detta situazione, la ricorrenza dell'indicato requisito soggettivo postula un inequivoco comportamento del possessore, che evidenzi il suo intento di considerarsi e farsi considerare ancora come titolare del diritto dominicale. (nella specie, i giudici del merito avevano negato il possesso "ad usucapionem" del venditore di un appartamento in fabbricato condominiale, rilevando che il protrarsi della disponibilità del bene da parte del medesimo, dopo la vendita, presentava elementi di equivocità in ordine al suddetto "animus", anche in relazione al fatto che le quote di spese condominiali risultavano richieste all'acquirente e dallo stesso pagate. La suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione, alla stregua del principio di cui sopra). (V 1613/81, mass n 412282; (V 1172/80, mass n 404655; (V 3543/71, mass n 355205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)