Sez. 2, Sentenza n. 3543 del 06/12/1971 (Rv. 355205 - 01)
POSSESSO - DETENZIONE - IN GENERE - COSA TRATTENUTA DALL'ALIENANTE - AUTOMATICA CONFIGURABILITA DI DETENZIONE A NOME DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - INDAGINE IN CONCRETO - NECESSITA - CRITERI.*
POSSESSO - DETENZIONE - IN GENERE - COSA TRATTENUTA DALL'ALIENANTE - AUTOMATICA CONFIGURABILITA DI DETENZIONE A NOME DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - INDAGINE IN CONCRETO - NECESSITA - CRITERI.*
L'alienazione della proprieta sulla cosa non importa, di per se, che l'alienante, il quale la trattenga, realizzi automaticamente una trasformazione del possesso nomine proprio in detenzione per conto ed in nome dell'acquirente, dovendosi invece accertare, caso per caso, anche in base al materiale comportamento delle due parti contraenti, rispetto al bene venduto, e prescindendo da eventuali clausole di mero stile contenute nel contratto sul trasferimento del possesso, se la continuazione dell'Esercizio, da parte dell'alienante, del potere di fatto sulla cosa sia effettivamente accompagnata o meno dall'animus rem sibi habendi. (Conf 1301'70, mass n 347007; 1716'66, mass n 323352; 2918'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)