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Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 13/12/1982 (Rv. 424471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PROPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA DINANZI ALL'ISTRUTTORE - NECESSITÀ - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO ALL'APPELLATO CONTUMACE.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PROPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA DINANZI ALL'ISTRUTTORE - NECESSITÀ - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO ALL'APPELLATO CONTUMACE.*

Ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., l'appello incidentale deve proporsi, a pena di inammissibilità, nella prima udienza davanti all'istruttore, per questa intendendosi quella di comparizione nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attività processuale, anche se il giudice si sia limitato a disporre un semplice rinvio ad altra udienza davanti a sè. Lo stesso limite della prima udienza vale anche per l'appellato contumace, salva, ove ne ricorrono gli estremi, l'eventuale remissione in termini, cui, peraltro, non è assimilabile la mera revoca della dichiarazione di contumacia, che costituisce soltanto attestazione della Costituzione del contumace. (Conf 1760/80, mass n 405389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)