Sez. 1, Sentenza n. 5377 del 19/06/1987 (Rv. 453968 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NOZIONE.*
La prima udienza di trattazione, entro la quale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità, deve proporsi l'appello incidentale, è l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore nella quale si svolga una qualsiasi attività processuale, anche se limitata alla concessione di un rinvio. Pertanto, non può essere considerata tale quella fissata per le conclusioni. (V 6838/82, mass n 424471; (V 1860/80, mass n 405389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)