Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 14/07/1989 (Rv. 463359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITÀ DEL TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITÀ DEL TERMINE.*
L'appello incidentale deve proporsi, a pena di inammissibilità, nella prima udienza davanti all'istruttore, per questa intendendosi quella di comparizione, anche se in essa sia stato disposto un semplice rinvio ad altra udienza. Tale limite della prima udienza vale altresì per l'appellato contumace salvo, ove ne ricorrano gli estremi, l'eventuale remissione in termini. (Conf 5377/87, mass n 453968, sulla prima parte; (Conf 6838/82, mass n 424471; (Conf 1980, mass n 405389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)