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Sez. 3, Ordinanza n. 1653 del 27/01/2005 (Rv. 578738 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Poteri della COrte di Cassazione - Motivi del ricorso - Limite - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578738-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

In materia di regolamento di competenza relativo alla sospensione del processo, la Corte deve rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o resti sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. ne consegue che l'oggetto dell'accertamento della Corte on è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso. (Nella specie la Corte Cass. nell'annullare il provvedimento di sospensione, ha esteso la valutazione ad elementi estranei ai motivi di ricorso, rilevando che il Presidente del tribunale, avanti al quale le due cause pendevano, aveva già disposto che fossero chiamate davanti al giudice di una di esse ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 274 cod. proc. civ., ma questi aveva sancito la sospensione, in quanto all'udienza fissata la causa proveniente da altra sezione non era stata chiamata davanti a lui).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)