diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18622 del 23/03/2017 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269832 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Decreto di estradizione emesso dal Ministro della giustizia - Applicazione della custodia cautelare - Precedenti tentativi di esecuzione della consegna - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269832-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO

In tema di estradizione per l'estero, un volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando i motivi del mancato espletamento degli adempimenti relativi a precedenti tentativi di esecuzione della consegna medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in ragione dell'assenza di un programma funzionale alla effettiva realizzazione della consegna dell'estradando, non verificatasi in precedenza a causa della resistenza attiva opposta da quest'ultimo in due occasioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)