Sez. 2, Sentenza n. 8726 del 24/03/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160815 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La legge non riconosce carattere di obbligatorietà o anche solo di discrezionalità incondizionata all'Esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, ma vincola e subordina tale potere, in concreto, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. (Conf mass n 158587; (Conf mass n 157596; (Conf mass n 153989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)