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Sez. U, Sentenza n. 3156 del 12/04/1990 (Rv. 466664 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - PERSONALE TRASFERITO AD UNITÀ SANITARIE LOCALI - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI OPZIONE - TRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO DELL'ENTE SOPPRESSO - DOMANDA DI RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466664-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - PERSONALE TRASFERITO AD UNITÀ SANITARIE LOCALI - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI OPZIONE - TRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO DELL'ENTE SOPPRESSO - DOMANDA DI RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale dipendenti di un soppresso ente mutualistico, trasferiti ad unità sanitarie locali, chiedono al ministero del tesoro, quale preposto alla liquidazione degli enti medesimi, la restituzione - in relazione al mancato Esercizio, all'atto del trasferimento, della facoltà di opzione, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 di contributi versati al fondo di previdenza integrativo dell'ente soppresso, fa valere un'obbligazione di natura sostanzialmente retributiva (componente dell'indennità una tantum erogata ai dipendenti cessati dal servizio) e strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego; tale domanda, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non trova deroga per il fatto che la domanda stessa sia rivolta a conseguire una ripetizione di indebito, per la pretesa caducazione - a causa del mancato Esercizio dell'opzione predetta - della funzione previdenziale delle somme accantonate dall'ente, atteso che anche l'accertamento di tale caducazione e delle correlate conseguenze giuridiche implica pur sempre la cognizione del rapporto previdenziale, di natura facoltativa integrativa, avente la sua fonte immediata e diretta nel rapporto di pubblico impiego. (Conf 3896/89, mass n 463745; (Conf 3576/89, mass n 463541; (Conf 6173/87, mass n 454482; (Conf 4436/87, mass n 453161; (Conf 2805/87, mass n 451928).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)