Sez. 2, Sentenza n. 10615 del 05/11/1990 (Rv. 469640 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DELLE NORME DEI PIANI REGOLATORI ED IN GENERALE DEI REGOLAMENTI LOCALI - CRITERI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI - ART. 76 DISP. ATT. P.R.G. DI PALERMO - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA NORMA - CONFIGURABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DELLE NORME DEI PIANI REGOLATORI ED IN GENERALE DEI REGOLAMENTI LOCALI - CRITERI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI - ART. 76 DISP. ATT. P.R.G. DI PALERMO - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA NORMA - CONFIGURABILITÀ.*
Nell'ambito delle norme dei piani regolatori, e in generale dei regolamenti locali, il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile resta individuato dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli art. 873 e ss. E tende a completare, rafforzare, armonizzare, nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali o urbanistici quali le limitazioni del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente, ecc.. Appartengono pertanto alla categoria delle norme integrative del cod. civ. che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, le Disposizioni dei piani regolatori (nella specie art. 76 disp. Att. PRG di Palermo) che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dai confini dei fondi. (Conf 7391/86, mass n 449445; (Conf 2716/82, mass n 420577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 76, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)