Sez. L, Sentenza n. 5835 del 02/10/1986 (Rv. 448247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI ADIBIRE IL LAVORATORE AD ALTRE MANSIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI ADIBIRE IL LAVORATORE AD ALTRE MANSIONI.*
Il licenziamento del lavoratore subordinato costituisce l'estremo rimedio al quale il datore di lavoro può ricorrere solo in Mancanza di altre possibili misure, ne consegue, in relazione al recesso per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966, la necessità per il datore di lavoro - stante l'Onere probatorio di cui all'art. 5 della legge cit. - di dimostrare l'impossibilità del recupero del lavoratore licenziato nell'organizzazione produttiva aziendale, ossia l'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse, ma pur sempre compatibili con la sua qualifica, tenendo conto che tale prova va riferita alla situazione di fatto esistente al momento del licenziamento, senza che possano rilevare eventuali fatti sopravvenuti. (V 2849/85, mass n 440606; (V 624/84, mass n 432884).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)