Sez. 5, Sentenza n. 4586 del 20/10/2015 Cc. (dep. 03/02/2016) Rv. 265627 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO | Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto - Autonoma ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Ragioni.
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO
In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'ordinanza di rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464 quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere, in deroga al principio generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen., l'immediata ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)