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Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 24/04/2015 Cc. (dep. 26/06/2015) Rv. 263814 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione - Autonoma impugnabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263814-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza dell'imputato è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464-quater, settimo comma, cod. proc. pen. - nell'introdurre una deroga al principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali solo unitamente alle sentenze, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. - non distingue tra ordinanze di rigetto e di accoglimento dell'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)