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Sez. 1, Sentenza n. 4564 del 27/03/2003 (Rv. 561511 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Mandato - Necessità - Esclusione - Produzione dell'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio - Esclusione - Fondamento - Eventuale contrasto sull'opportunità di promuovere la lite o resistere ad essa - Rilevanza esterna - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a mancata produzione in appello della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561511-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma degli artt. 1 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, mentre le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità di promuovere la lite o di resistere a una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 103 del 1979, dall'autorità individuata dalla stessa disposizione. (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, in ragione della mancata produzione, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA, autorizzante il suo presidente al promovimento della lite, in base alla previsione statutaria contenuta nell'art. 5, n. 21, del d.P.R. n. 30 del 1985, aveva dichiarato improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad esso proposto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12, DPR 14/02/1985 num. 30 art. 5 com. 1 n. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)