Sez. 5, Sentenza n. 2105 del 02/12/2009 Cc. (dep. 18/01/2010) Rv. 245360 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza - Notificazione al difensore dell'avviso di deposito eseguita nelle forme ordinarie - Sussistenza - Precedente notificazione eseguita ai sensi dell'art. 148, comma secondo - Bis cod. proc. pen. - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
È ammissibile, perché tempestiva, la richiesta di riesame proposta dal difensore nel termine di legge computato dalla notificazione dell'avviso di deposito fatto nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario, pure se lo stesso avviso di deposito sia stato allo stesso difensore notificato in precedenza a mezzo telefax previa comunicazione telefonica, per disposizione del giudice di fare ricorso alla notificazione con mezzi tecnici idonei.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)