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Sez. 3, Sentenza n. 3556 del 21/05/1988 (Rv. 458873 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458873-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*

Il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., l'Obbligo a carico del debitore di pagare non soltanto gli interessi legali, ma di risarcire il maggior danno causato dalla svalutazione monetaria che, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica, incidendo sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita. Ne consegue che, salva la prova, a carico del creditore, di un danno ancora maggiore (ad esempio, per l'impossibilità di attuare, a causa dell'inadempimento del debitore, specifici investimenti programmati, o per la necessità di procurarsi denaro a condizioni particolarmente svantaggiose, ovvero per la perdita di più consistenti utili derivanti dallo impiego della somma dovuta) e la prova contraria, incombente al debitore, dell'insussistenza del danno da svalutazione o della sua minore incidenza (rispetto al tasso d'inflazione), non è censurabile in Sede di legittimità la pronuncia con cui il giudice del merito, su istanza del creditore, liquidi il maggior danno ex art. 1224 citato in base agli indici ufficiali ISTAT (o con criteri equitativi), al fine di adeguare la prestazione al diminuito potere d'acquisto della moneta. (Conf 24/88, mass n 456693; (Conf 3556/85, mass n 441024; (Conf 123/83, mass n 424926; (contra 2312/87, mass n 451515; (contra 4344/86, mass n 447109; (contra 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)