Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 05/07/2002 (Rv. 555572 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Provvedimenti relativi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
La discrezionalità del potere esercitato dal giudice nell'emettere o negare l'ordine di esibizione di un documento, ex art. 210 cod. proc. civ., non comporta l'assoluta inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti positivi o negativi (ossia anche nei casi in cui manchi affatto la motivazione), bensì tale potere rendendosi l'esercizio di un insindacabile in sede di legittimità solo quando il provvedimento che ne scaturisce sia sufficientemente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)