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Sez. L, Sentenza n. 5211 del 29/11/1977 (Rv. 388849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - PROCEDURA CONCILIATIVA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 5 MAGGIO 1965 - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL PROPRIO LICENZIAMENTO SICCOME INDIVIDUALE - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONTROLLO SINDACALE IN SEDE CONCILIATIVA - LEGITTIMITA - AZIONE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO PER INOSSERVANZA DEI CRITERI SOGGETTIVI - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - PROCEDURA CONCILIATIVA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 5 MAGGIO 1965 - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL PROPRIO LICENZIAMENTO SICCOME INDIVIDUALE - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONTROLLO SINDACALE IN SEDE CONCILIATIVA - LEGITTIMITA - AZIONE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO PER INOSSERVANZA DEI CRITERI SOGGETTIVI - IMPROPONIBILITA.*

Anche dopo l'esperimento della procedura conciliativa, di cui all'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 sui licenziamenti collettivi, e ammissibile l'Azione del lavoratore che assuma invece che il proprio licenziamento fu individuale e non sorretto da necessita di ristrutturazione aziendale. In tale ipotesi il giudice del merito, che non puo sindacare le decisioni imprenditoriali circa le dimensioni dell'azienda e la necessita di riduzione, modificazione o ristrutturazione della stessa, deve limitarsi ad accertare se effettivamente vi sia stata un'oggettiva riduzione di personale determinata da esigenze di eliminazione del personale in relazione alla contrazione ed alla trasformazione di attivita o di lavoro. Nell'individuazione dei lavoratori da licenziare, oltre alle predette esigenze oggettive, l'imprenditore deve tener conto dell'anzianita e dei carichi di famiglia, con ampia discrezionalita di apprezzamento, sottoposta a controllo sindacale in Sede conciliativa. In Sede giudiziaria, viceversa, non puo dedursi una pretesa illegittimita del licenziamento per inosservanza dei suddetti criteri soggettivi, in quanto si equiparerebbe cosi il licenziamento collettivo ad una serie di licenziamenti individuali, relativamente ai quali soltanto e consentita una valutazione ai sensi della legge 15 luglio 1966 n 604. (Conf 4723/76, mass n 383466 e n 383467; (Conf 2838/75, mass n 376860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)