Sez. L, Sentenza n. 4723 del 22/12/1976 (Rv. 383466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - DEDUZIONE DELLA CONFIGURABILITA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - AMMISSIBILITA ANCHE NEL CASO DI PREVENTIVA OSSERVANZA CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA PREVISTA DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - ACCERTAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - DEDUZIONE DELLA CONFIGURABILITA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - AMMISSIBILITA ANCHE NEL CASO DI PREVENTIVA OSSERVANZA CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA PREVISTA DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - ACCERTAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE.*
In materia di licenziamenti collettivi, sottratti alla disciplina della legge n 604 del 1966, anche quando sia stata osservata la procedura conciliativa di cui all'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 sui licenziamenti suddetti, e pur se la stessa abbia avuto esito positivo, l'impugnativa del lavoratore che pretenda essersi invece trattato di licenziamenti individuali non sorretti da una necessita di ristrutturazione aziendale e sempre ammissibile. In tal caso, escluso ogni Sindacato sulle decisioni aziendali circa le dimensioni dell'impresa e la necessita di riduzione, modificazione o ristrutturazione dell'azienda, il giudice deve limitarsi ad accertare, prescindendo dalle eventuali procedure intersindacali preventive, se effettivamente si e avuta una riduzione di personale per ridimensionamento effettivo dell'azienda e, soltanto nel caso in cui non resti accertata tale ristrutturazione, o perche dopo il licenziamento di piu dipendenti sia stato provveduto ad altre assunzioni, o perche le esigenze fatte valere non integrino le permanenti caratteristiche di modificazioni dell'impresa (come nel caso di licenziamenti stagionali nel settore alberghiero), anche la pluralita di licenziamenti e equiparata ad altrettanti casi di licenziamento individuale, ciascuno soggetto alla disciplina della legge n 604 del 1966. (Conf 2838/75, mass n 376860; (Conf 1342/75, mass n 374870).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 1, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)