Sez. L, Sentenza n. 7321 del 12/12/1983 (Rv. 431922 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRETESO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA - RICHIESTA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRETESO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA - RICHIESTA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La domanda con la quale il dipendente da azienda ferrotranviaria in concessione, deducendo di avere svolto in concreto mansioni superiori rispetto a quelle inerenti alla qualifica assegnatagli, reclami il trattamento economico corrispondente alle prestazioni di fatto espletate, non attiene al contenuto essenziale dello speciale rapporto dei ferrotranvieri, autonomamente disciplinato da apposite leggi, ma trova fondamento nella norma non derogata da tale regolamentazione e contenuta già nell'art. 2103, secondo comma, testo originario, del codice civile, per la quale il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, se a lui più vantaggioso, in consonanza con il principio di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione. (V 780/83 mass n 425524; (V 6093/81, mass n 416881).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)