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Sez. 1, Sentenza n. 1077 del 22/11/2005 Cc. (dep. 12/01/2006) Rv. 233279 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi a norma dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Retrodatazione dei termini - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233279-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

L'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dichiarata con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi, non connessi, quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente misura, comporta che, nel caso di assenza di connessione qualificata, spetta al giudice valutare se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del pubblico ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)