Sez. 1, Sentenza n. 22681 del 27/05/2008 Cc. (dep. 05/06/2008) Rv. 240099 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare disposta per fatti diversi, tra i quali non sussista la connessione qualificata ex art. 12, comma primo, lett. b) e c) cod. proc. pen., contestati in distinti procedimenti pendenti dinanzi alla medesima Autorità Giudiziaria - Operatività - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, (art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.) nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, pendenti dinanzi alla stessa Autorità Giudiziaria, per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata ex art. 12, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., là dove si tratti di procedimenti originati da distinte ed autonome notizie di reato, la cui separazione, pertanto, non consegua ad una scelta strategica del P.M., e non siano configurabili il vincolo della continuazione (tra la associazione criminale ed i singoli reati commessi nell'ambito dell'associazione) e quello della connessione teleologica (reati commessi per eseguire gli altri sub specie di omicidio commesso successivamente alla associazione, che deve essere presente nella mente dell'agente quando commette il reato alla cui perpetrazione il reato mezzo è preordinato). (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che la configurabilità del vincolo della continuazione nonché quello della connessione teleologica sono questioni di fatto rimesse all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove congruamente motivate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)