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Sez. 2, Sentenza n. 18003 del 09/05/2006 Cc. (dep. 23/05/2006) Rv. 234648 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi - Non connessi - Procedimenti separati - Regola della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234648-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, trova applicazione pur quando, in assenza di connessione qualificata, si sia proceduto separatamente, sempre che i fatti siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente. (v. sent. Corte cost. n. 408 del 2005).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)