Sez. 2, Sentenza n. 3711 del 16/08/1989 (Rv. 463635 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica - è stabilito dall'art. 3 cod. proc. pen. nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nell'interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non è consentito dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando la facoltà delle parti stesse di denunziare direttamente i reati che ritengano emergere dagli Atti del giudizio. (Conf 4119/86, mass n 446907; (Conf 510/83, mass n 425302; (Conf 2246/77, mass n 385968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)