Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 16/02/2005 (Rv. 579946 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Giudizio durato irragionevolmente di cui sia parte una società - Danno non patrimoniale dell'amministratore o del socio - Configurabilità - Esclusione - Riferibilità del danno unicamente alla società - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una società (nella specie, di persone), non rileva l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore, giacché si tratta di soggetti diversi dalla parte, che è la società quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri, e che è quindi la sola legittimata a far valere i disagi e turbamenti psicologici compatibili con l'assenza della fisicità.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)