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Sez. 3, Sentenza n. 19966 del 09/04/2008 Ud. (dep. 19/05/2008) Rv. 240047 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Attenuante speciale della minore gravità - Mancata concessione - Concedibilità delle attenuanti generiche - Compatibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240047-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di reati sessuali, deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione in caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza del reo con contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.), in quanto mentre l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti penali, diversamente la gravità del fatto attiene alla condotta concretamente posta in essere e prescinde dalla circostanza di essere o meno il reo immune da precedenti penali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, a ritenere diversamente, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di minore gravità se commesso da un incensurato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)