Sez. L, Sentenza n. 6160 del 13/05/2000 (Rv. 536475 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Questione relativa alla titolarità del rapporto controverso - Distinzione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La "legitimatio ad causam" è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod.proc.civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)