Sez. L, Sentenza n. 9678 del 17/06/2003 (Rv. 564342 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | "Legitimatio ad causam" - Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
La "legitimatio ad causam" attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data", è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio e a quello nei cui confronti l'azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)