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Sez. 1, Sentenza n. 336 del 12/01/1995 (Rv. 489660 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE | Libretto nominativo pagabile al portatore - Equiparazione al libretto al portatore - Effetti - Portatore - Legittimazione a riscuotere - Sequestro conservativo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489660-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE

Il libretto di risparmio "nominativo pagabile al portatore", al pari di quello "al portatore", è un titolo di credito, in virtù della sua idoneità alla circolazione, per cui il mero possesso del titolo conferisce al portatore la legittimazione a riscuotere ed individua nello stesso il soggetto nei confronti del quale la banca può pagare, con effetto liberatorio, la somma disponibile sul libretto. Ne deriva che, qualora il credito del depositante verso la banca sia oggetto di sequestro conservativo, nelle forme del pignoramento presso terzi, il vincolo - che, per essere efficace, va attuato sul titolo di credito, a norma dell'art. 1997 cod. civ. - riguarda detto credito nella consistenza all'atto della notificazione del provvedimento di sequestro, non già nella misura sussistente all'instaurazione del contratto di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)