Sez. L, Sentenza n. 11329 del 18/12/1996 (Rv. 501403 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Profili identificativi della fattispecie - Distinzione dal lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie relativa a istruttori di ginnastica impiegati in palestra.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La subordinazione implica la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie psicofisiche a favore del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui - potere disciplinare il cui esercizio è sicuro indice di subordinazione, laddove il mancato esercizio dello stesso non dimostra l'insussistenza di tale requisito - e conseguente vincolo di natura personale; ove non sia agevole, alla luce dei suddetti criteri, l'apprezzamento della subordinazione o dell'autonomia, possono soccorrere, ai fini della qualificazione del rapporto, quali elementi indiziari rilevanti nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, criteri distintivi sussidiari, come l'esistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione imprenditoriale, sia pure in termini minimi, che nel lavoro autonomo non può mancare, ovvero l'incidenza del rischio economico attinente all'esercizio dell'attività lavorativa, che nel lavoro autonomo grava sullo stesso lavoratore. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che gli istruttori ginnici di una palestra, alle cui necessità la palestra si adeguava nel formulare i propri programmi, che lavoravano contemporaneamente per altre palestre, che in caso di assenza potevano cercarsi un sostituto e che rispondevano professionalmente della qualità del servizio, fossero da considerarsi lavoratori autonomi a differenza degli altri lavoratori impiegati nella palestra stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)