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Sez. 2, Sentenza n. 28639 del 23/12/2011 (Rv. 620681 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova del contratto - Rifiuto di restituire il documento consegnato alla controparte - Ricorso alla prova testimoniale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Deroghe al divieto di prova testimoniale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620681-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, cod. civ., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 cod. civ. anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)