Sez. 2, Sentenza n. 3722 del 19/04/1996 (Rv. 497159 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI PROVA SCRITTA | Per rifiuto di restituzione del documento del contratto "ad substantiam" - Ricorso alla prova testimoniale - Inammissibilità - Estensione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI PROVA SCRITTA
In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 c.c., anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)