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Sez. 1, Sentenza n. 6914 del 15/12/1982 (Rv. 424574 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILE - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITÀ - PRONUNCIA SUL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE ALLA UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424574-01

IMPUGNAZIONI CIVILE - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITÀ - PRONUNCIA SUL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE ALLA UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*

La norma contenuta nell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., che, in caso di mancata Costituzione o di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, dispone che la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all'appellante, è diretta unicamente ad evitare che l'appello sia dichiarato improcedibile senza che l'appellante medesimo sia posto in grado di costituirsi alla successiva udienza. Pertanto, qualora in difetto di Costituzione o comparizione dell'appellante e costituitosi, invece, l'appellato, la causa, sulle conclusioni di costui, sia rimessa al collegio e decisa nel merito nella contumacia dell'appellante, quest'ultimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla norma suddetta, non essendo stata tale inosservanza seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame. (Conf 4391/81, mass n 415092; (Conf 1446/81, mass n 412098; (Conf 4616/80, mass n 408436; (Conf 6391/79, mass n 403116; (Conf 3832/79, mass n 400290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)