Sez. L, Sentenza n. 1967 del 24/02/1987 (Rv. 451270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROVENIENZA DAL DATORE DI LAVORO DELLE SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE - NECESSITÀ - EROGAZIONE DI DETTE SOMME DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DI UN FONDO AZIENDALE APPOSITAMENTE CREATO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROVENIENZA DAL DATORE DI LAVORO DELLE SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE - NECESSITÀ - EROGAZIONE DI DETTE SOMME DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DI UN FONDO AZIENDALE APPOSITAMENTE CREATO - IRRILEVANZA.*
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici), ampliando il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, vi include tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, dal datore di lavoro e in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli compresi nel tassativo elenco della stessa norma, che è insuscettibile di ampliamenti analogici. La sussistenza del presupposto soggettivo (provenienza dal datore di lavoro delle somme ricevute dal lavoratore) dell'imponibilità contributiva non è esclusa dal fatto che il datore di lavoro si avvalga, per l'erogazione delle somme, di un fondo aziendale appositamente creato, abbia o meno esso personalità giuridica. (V 1546/86, mass n 444920; (V 1717/84, mass n 433791; (Conf 664/85, mass n 438870, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)