Sez. L, Sentenza n. 1717 del 13/03/1984 (Rv. 433791 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AL FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA - ASSIMILABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA ESENZIONE CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AL FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA - ASSIMILABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA ESENZIONE CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Le somme erogate dal datore di lavoro al fondo integrativo di previdenza (nella specie, per i dipendenti di consorzi agrari), alimentato da versamenti mensili in parte del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, pur concorrendo con l'indennità di anzianità propriamente detta a costituire il trattamento di fine rapporto, non sono a questa assimilabili, ai fini dell'esenzione contributiva di cui al n. 3 dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ma, quali forme di risparmio forzoso alimentato da quote di retribuzione, non perdono la natura di corrispettivo della locatio operarum e restano conseguentemente soggette alla contribuzione stessa, a fini assicurativi. (V 5980/78, mass n 395811; (V 5243/77, mass n 388887).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)