Sez. 1, Sentenza n. 15746 del 13/12/2001 (Rv. 551100 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Di decisione del gravame proposto nei confronti della sentenza resa in sede di opposizione al provvedimento sullo stato di adottabilità - Natura di sentenza, indipendentemente dalla diversa definizione di ordinanza data dal giudice - Condizioni - Requisiti formali "ex" art. 132 cod. proc. civ. - Necessità - Sottoscrizione del solo presidente non estensore - Nullità insanabile - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Rinvio ad altro giudice di pari grado.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento collegiale con cui la corte d'appello decida sul gravame proposto, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti della sentenza del tribunale per i minorenni resa sull'opposizione avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità, ha natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, sicché, ove erroneamente emanato in forma di ordinanza, i suoi requisiti formali di validità debbono essere commisurati alla disciplina dettata dall'art. 132 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il presidente del collegio non cumuli in sè anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende il provvedimento in questione viziato dalla nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., la quale può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ma, in caso di proposizione di questo per motivi diversi, deve essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice equiordinato.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)