Sez. L, Sentenza n. 10115 del 17/10/1990 (Rv. 469466 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA - INCIDENZA DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA - INCIDENZA DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI - ESCLUSIONE.*
I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 del T.U. N. 361 del 1957 sull'elezione dei membri del Parlamento (applicabile alle consultazioni referendarie in virtù dell'art. 50 della legge n. 352 del 1970) riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" può attribuirsi solo il significato generico di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorché la relativa attività non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 40 dello stesso T.U., contribuendo a garantire la regolarità delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto è irrilevante la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. (Conf 5441/88, mass n 460051; (Conf 5264/88, mass n 459944; (Conf 5118/87, mass n 453715; (Conf 4081/87, mass n 452866).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)