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Sez. 3, Sentenza n. 6714 del 15/05/2001 (Rv. 546693 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Mediazione immobiliare - Obbligo del mediatore di comunicazione alle parti delle circostanze a lui note ex art. 1759 cod. civ. - Dovere di correttezza - Portata - Affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile - Obbligo del mediatore di informazione circa la propria inconsapevolezza della verità delle notizie rese, obiettivamente non vere, e circa l'assenza di loro controllo - Sussistenza - Responsabilità del mediatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546693-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

In tema di mediazione, il limite dell'obbligo d'informazione che l'art. 1759, primo comma, cod. civ. pone a carico del mediatore non esclude affatto la possibilità di configurare la sua responsabilità per avere dato ad uno dei contraenti informazioni obiettivamente non vere, segnatamente se esse vertano su circostanze d'indubbio rilievo, quali quelle attinenti tra l'altro all'affermata ed inveridica assenza d'iscrizioni ipotecarie sull'immobile. Il generale dovere di correttezza, cui fa riscontro l'affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile, gli impone per contro d'informare chi sia interessato all'acquisto della propria inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi, chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate. Infatti l'affermazione di un fatto ne presuppone normalmente la conoscenza e non certo l'ignoranza; per converso, un fatto ignorato è normalmente taciuto e non anche affermato (necessariamente come vero, giacché la sua affermazione sarebbe altrimenti inutile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)