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Sez. 5, Sentenza n. 22600 del 19/03/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247357 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Ricorso per cassazione - Statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile - Omessa specificazione delle voci tabellari liquidate oltre i limiti tariffari - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247357-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)