Sez. 4, Sentenza n. 16019 del 14/03/2002 Ud. (dep. 29/04/2002) Rv. 221944 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Ricorso per Cassazione - Censura dei criteri di liquidazione - Omessa specificazione delle voci tabellari violate - Genericità del gravame - Sussistenza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)